In alternativa, puoi contattarci così:

Informazioni legali

Condizioni di vendita

Le nostre Condizioni di Vendita sono disponibili in file PDF:

Condizioni di Vendita

Scarica

Nota: è necessario avere una versione gratuita di Adobe Reader per aprire questo file

Download Adobe Reader

Regolamenti UE che vietano la riesportazione in Russia e Bielorussia

(1) L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, alla Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa qualsiasi bene fornito nell'ambito del presente Accordo o in relazione ad esso che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

(2) L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, in Bielorussia o per uso in Bielorussia alcuna merce fornita nell'ambito del presente Accordo o ad esso collegata che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 octies del Regolamento (UE) n. 2024/1865 del Consiglio.

(3) L'Acquirente si impegnerà al massimo per garantire che lo scopo del paragrafo (1) non venga vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.

(4) L'Acquirente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo del paragrafo (1).

(5) Qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2) o (3) costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del presente Contratto, e il Venditore avrà il diritto di richiedere rimedi appropriati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la risoluzione del presente Accordo; e (ii) una penale pari al 100% del valore totale del presente Accordo o del prezzo delle merci esportate, se superiore.

(6) L'Acquirente informerà immediatamente il Venditore di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo (1). L'Acquirente metterà a disposizione del Venditore le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni."

PAGE TOP

PAGE TOP